Tortura e Costituzione (caso Regeni)

dalla Repubblica di oggi

“Il processo sul sequestro, le torture e la morte di Giulio Regeni si dovrà tenere. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ieri ha dichiarato “anticostituzionale” la norma che ha permesso, fino a questo momento, ai quattro imputati egiziani di sottrarsi al processo non comunicando i loro indirizzi. In questa maniera non era possibile notificare gli atti e, dunque, avevano stabilito la Corte di Assise di Roma e la Cassazione, il processo non poteva cominciare” (la Repubblica).

Ce n’è voluto di tempo prima che la Corte costituzionale dichiarasse l’incostituzionalità di una normativa che, impedendo di fatto al giudice terzo di procedere per un reato grave come la tortura, “ripugna al senso comune di giustizia” (1).

Meglio tardi che mai, certo. Ma toccava al governo italiano non lasciare che il tempo passasse senza denunciare la responsabilità del governo egiziano che rifiutava di collaborare non informando gli imputati dell’avvio del procedimento, (quella collaborazione che quella legge curiosamente dava per scontata). E se così è stato, a dispetto delle formali quanto vane proteste dei nostri governi ad ogni incontro col dittatore egiziano, ora non resta che sperare che questo processo si tenga e si concluda in tempo per evitare la prescrizione. Quanto alle vere ragioni del ritardo non resta che ricordare tristemente un vecchio detto di Giulio Andreotti: “a pensar male degli altri si fa peccato ma spesso si indovina”. (nandocan)

(1) “”In attesa del deposito della sentenza – dice la nota inviata ieri pomeriggio dall’ufficio comunicazione – la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa”.


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