***La Corte di Cassazione, V sezione penale, ha chiarito nella sentenza n. 12536/2016, che un blog può essere sottoposto a sequestro (oscurato) anche se colui che ne cura e pubblica i contenuti è un giornalista iscritto all’Ordine. Tuttavia, con la stessa convinzione per cui continuerò a battermi contro il carcere per diffamazione o le querele temerarie, non intendo in questo caso gridare allo scandalo. Che sentenze come questa possano apparire come una forma indebita di censura, magari anche con qualche fondamento, è più che probabile, ma io non sono tra quelli che vorrebbero esentare quanto viene pubblicato su internet da qualsiasi controllo legale o giudiziario. E se un blog non può considerarsi una testata telematica, per cui, come spiega la sentenza, “non risulta registrato come organo di stampa, non presenta alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni”, non è soggetto insomma ai limiti e alle procedure previste dalle leggi sulla stampa, è giusto che sia indicato un modo perché possa rispondere di quanto è stato pubblicato in violazione di un diritto. Purtroppo i consigli dell’Ordine non sembrano dare sufficienti garanzie al riguardo. Poiché sono anch’io un giornalista blogger, mi piacerebbe tanto una normativa che consentisse di intervenire in modo meno drastico. Comunque, la Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso contro il sequestro (in pratica l’oscuramento) del blog per difetto di forma e cioè perché il ricorrente non avrebbe neppure preso in considerazione l’assenza dei requisiti che lo differenziano da una testata giornalistica online. (nandocan).Adnkronos, 27 marzo 2016 – Può essere sottoposto a sequestro il blog anche se colui che ne cura e pubblica i contenuti è un giornalista iscritto all’Ordine. Così la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha chiarito nella sentenza n. 12536/2016, riportata dal sito di informazione giuridica studiocataldi.it. La sentenza rigetta il ricorso di un giornalista il cui blog era stato sottoposto a sequestro a causa di contenuti offensivi rivolti nei confronti di una terza persona. La Corte, conferma che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite, in tema sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.
Tuttavia – si legge su studiocataldi.it – la stessa Cassazione ha precisato che in tale ambito non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica “quali forum, blog (ossia «una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente»), newsletter, news group, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa“.
